La Val di Zoldo è compresa nel territorio dell'Unione montana Cadore Longaronese Zoldo, per la raccolta dei funghi nella sua area per tutti i non residenti nel Comune è necessario essere muniti di un documento di identità valido e di un permesso relativo alla raccolta nella suddetta area, durante l'uscita di raccolta.
Attenzione: il permesso non copre il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in quanto area protetta.
I permessi possono essere acquistati:
- presso gli Uffici Turistici di Forno e Pecol (Val di Zoldo - clicca qui per vedere gli orari di apertura), e Longarone
- attraverso bonifico al conto corrente della stessa Unione montana.
Per i versamenti in Tesoreria dell'Unione montana Cadore Longaronese Zoldo si riportano gli estremi del conto:
TESORERIA UNICREDIT SPA - agenzia di Longarone
codice IBAN IT64V0200861180000103115791
intestato a
Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo
IBAN: IT64
CIN: V
A.B.I.: 02008
C.A.B.: 61180
CONTO: 000103115791
La ricevuta di versamento deve riportare i seguenti dati:
- “Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo - Raccolta Funghi”
- “Nome e cognome” del titolare del titolo alla raccolta
- “Importo”
- “GG/MM/AAAA” per il giornaliero, “dal GG/MM/AAAA al GG/MM/AAAA” per il settimanale e/o il mensile, “ Anno AAAA” per l’annuale.
I permessi si dividono nelle seguenti categorie
- giornalieri | validi solo nelle giornate di martedì, venerdì, domenica e festivo infrasettimanale | 10 €
- settimanali | validi tre giorni consecutivi solo nelle giornate di martedì, venerdì, domenica e festivo infrasettimanale | 20 €
- mensili | validi per un periodo di 30 giorni ma fruibili solo nelle giornate di martedì, venerdì, domenica e festivo infrasettimanale | 60 €
Scarica il qui il pdf con tutte le informazioni sui permessi nell'area dell'Unione montana Longaronese Zoldo Cadore.
Il permesso è personale. Chi non è in possesso di esso può essere soggetto a sanzioni.
MODALITA' DI RACCOLTA
Appena avvistato il fungo, o i funghi, bisogna accertarsi che abbiano tutte le caratteristiche che ne determinino la specie, in quanto è vietato il danneggiamento volontario dei funghi di qualsiasi specie. Una volta riconosciuto il fungo esercitare nella raccolta una piccola torsione alla base del gambo, e riporlo in un apposito cesto di vimini oppure in un contenitore rigido e areato, per consentire il rilascio delle spore. E' vietato l'utilizzo di rastrelli, uncini e altri strumenti che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. I funghi vanno puliti sommariamente sul posto dove vengono raccolti e soprattutto, devo essere maturi, né troppo vecchi né troppo giovani. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne.
LIMITI DI RACCOLTA
Come riportato dalla Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (articolo 3), "la raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
h) CLITOCYBE GEOTROPA;
i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
l) POLYPORUS poes caprae;
m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
n) RUSSULA VIRESCENS (verdone)