La Val di Zoldo è compresa nel territorio dell'Unione montana Cadore Longaronese Zoldo, per la raccolta dei funghi nella sua area per tutti i non residenti nel Comune è necessario essere muniti di un documento di identità valido e di un permesso relativo alla raccolta nella suddetta area, durante l'uscita di raccolta.
Attenzione: il permesso non copre il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, in quanto area protetta.
PERMESSI
Dalla stagione 2024 non è più possibile acquistare i permessi presso gli uffici turistici.
All’interno del territorio di competenza dell’Unione Montana, costituisce titolo per la raccolta dei funghi epigei spontanei freschi un documento di identità in corso di validità e la ricevuta di un versamento così determinato:
Durata | Costo unitario | ||
Giornaliero | Euro 10,00 | ||
Settimanale (7 giorni naturali e consecutivi) | Euro 20,00 | ||
Mensile (30 giorni naturali e consecutivi) | Euro 60,00 | ||
Annuale (anno solare) | Euro 150,00 |
2) La ricevuta di versamento si ottiene effettuando il pagamento tramite PagoPA,
accedendo al sito dell’Unione Montana Cadore Longaronese Zoldo (all’indirizzo
https://www.clz.bl.it/vivere/raccolta_funghi).
Scarica il qui il pdf con tutte le INFORMAZIONI sui permessi nell'area dell'Unione montana Longaronese Zoldo Cadore.
MODALITA' DI RACCOLTA
Appena avvistato il fungo, o i funghi, bisogna accertarsi che abbiano tutte le caratteristiche che ne determinino la specie, in quanto è vietato il danneggiamento volontario dei funghi di qualsiasi specie. Una volta riconosciuto il fungo esercitare nella raccolta una piccola torsione alla base del gambo, e riporlo in un apposito cesto di vimini oppure in un contenitore rigido e areato, per consentire il rilascio delle spore. E' vietato l'utilizzo di rastrelli, uncini e altri strumenti che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino e l'apparato radicale della vegetazione. I funghi vanno puliti sommariamente sul posto dove vengono raccolti e soprattutto, devo essere maturi, né troppo vecchi né troppo giovani. La ricerca dei funghi è vietata durante le ore notturne.
LIMITI DI RACCOLTA
Come riportato dalla Legge regionale 19 agosto 1996, n. 23 (articolo 3), "la raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
a) AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
b) AMANITA CAESAREA (Ovoli);
c) BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
d) CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
e) CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
f) CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
g) CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
h) CLITOCYBE GEOTROPA;
i) CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
j) MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
k) MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
l) POLYPORUS poes caprae;
m) TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
n) RUSSULA VIRESCENS (verdone)
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